Modello RED
- Cod. Prodotto: red
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I pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito hanno l'obbligo di dichiarare all'INPS i propri redditi e, qualora previsto dalla normativa, anche del coniuge e dei componenti del nucleo rilevanti per la prestazione.
L'INPS non invia comunicazioni cartacee ai pensionati residenti in Italia per richiedere le dichiarazioni reddituali al fine di verificare il diritto alle prestazioni percepite collegate al reddito.
Con la campagna RED ordinaria 2019 l’Istituto richiede ai soggetti beneficiari di prestazioni previdenziali e/o assistenziali collegate al reddito l’annuale dichiarazione (modello RED) dei redditi, che incidono sulle prestazioni in godimento, relativi all’anno reddito 2018.
Con la campagna RED solleciti 2018 l’INPS richiede la comunicazione di tali redditi per l’anno reddito 2017 solo ai soggetti che non hanno adempiuto all’obbligo di dichiarazione nel corso della verifica ordinaria 2018 (cosiddetti “sollecitati”).
Il termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni relative alla campagna ordinaria 2019 (per l’anno reddito 2018) e alla campagna solleciti 2018 (per il 2017) tramite soggetto abilitato convenzionato con l’Istituto è il 29 febbraio 2020.
Devono obbligatoriamente rendere la dichiarazione reddituale all'INPS:
La circolare 30 novembre 2015 n. 195 individua i soggetti obbligati alla dichiarazione reddituale all'INPS e mette in evidenza i casi in cui si rilevano non solo i redditi del titolare della prestazione, ma anche quelli del coniuge o dei familiari. Nell’allegato al messaggio n. 4023 del 05/10/2016 sono presenti i riferimenti normativi e le tipologie reddituali rilevanti per ogni prestazione collegata al reddito.
Non devono presentare all'INPS la dichiarazione reddituale i pensionati residenti in Italia beneficiari delle prestazioni collegate al reddito che abbiano già dichiarato all'Agenzia delle Entrate (tramite modello 730 o REDDITI PF) integralmente tutti i redditi (propri e se previsto dei familiari) che rilevano sulle prestazioni collegate al reddito in godimento. In questi casi l'INPS acquisirà le informazioni reddituali rilevanti per le prestazioni collegate al reddito direttamente dall'Agenzia delle Entrate o da altre banche dati delle pubbliche amministrazioni, come previsto dalla legge.
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.