Pensione di Reversibilità
- Cod. Prodotto: pensreversibilita
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La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti.
La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del dante causa .
La pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.
Hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti:
Nel caso in cui il dante causa abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.
Il superstite viene considerato a carico dell’assicurato o del pensionato deceduto al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale. Per l’accertamento della vivenza a carico assume particolare rilievo la convivenza del superstite con il defunto.
I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono una attività lavorativa dalla quale deriva un piccolo reddito. Si considera tale un reddito annuo non superiore ad un importo pari al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti maggiorato del 30%, riparametrato al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa.
La pensione ai superstiti è pari ad una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato deceduto.
Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:
Soggetti superstiti | Percentuale |
---|---|
coniuge solo | 60% |
coniuge e un figlio | 80% |
coniuge e due o più figli | 100% |
Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti:
Soggetti superstiti | Percentuale |
---|---|
un figlio | 70% |
due figli | 80% |
tre o più figli | 100% |
un genitore | 15% |
due genitori | 30% |
un fratello o sorella | 15% |
due fratelli o sorelle | 30% |
Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario (coniuge, genitori fratelli e sorelle), nei limiti di cui alla tabella F, legge 8 agosto 1995, n. 335.
Si riportano di seguito i limiti reddituali applicati negli ultimi 5 anni in base alla normativa in vigore.
ANNO | Limite reddituale | % di riduzione | |||
---|---|---|---|---|---|
2020 | Fino | € 20.107,62 | Nessuna | ||
Oltre | € 20.107,62 | fino | € 26.810,16 | 25% | |
Oltre | € 26.810,16 | fino | € 33.512,70 | 40% | |
Oltre | € 33.512,70 | 50% | |||
2019 | Fino | € 20.007,39 | Nessuna | ||
Oltre | € 20.007,39 | fino | € 26.676,52 | 25% | |
Oltre | € 26.676,52 | fino | € 33.345,65 | 40% | |
Oltre | € 33.345,65 | 50% | |||
2018 | Fino | € 19.789,38 | Nessuna | ||
Oltre | € 19.789,38 | fino | € 26.385,84 | 25% | |
Oltre | € 26.385,84 | fino | € 32.982,30 | 40% | |
Oltre | € 32.982,30 | 50% | |||
2017 | Fino | € 19.573,71 | Nessuna | ||
Oltre | € 19.573,71 | fino | € 26.098,28 | 25% | |
Oltre | € 26.098,28 | fino | € 32.622,85 | 40% | |
Oltre | € 32.622,85 | 50% | |||
2016 | Fino | € 19.573,71 | Nessuna | ||
Oltre | € 19.573,71 | fino | € 26.098,28 | 25% | |
Oltre | € 26.098,28 | fino | € 32.622,85 | 40% | |
Oltre | € 32.622,85 | 50% |
I limiti di cumulabilità non si applicano nel caso in cui il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili , individuati secondo la disciplina dell'Assicurazione Generale Obbligatoria.
La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o dell'assicurato.