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Attestato di Prestazione Energetica

Attestato di Prestazione Energetica
Attestato di Prestazione Energetica
  • Cod. Prodotto: Attestato di Prestazione Energetica
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APE: cos’è?

Se sei alle prese con la compravendita o la locazione di un immobile, ti sarai sicuramente imbattuto in questa sigla: APE, acronimo che indica l’Attestato di Prestazione Energetica.

In sintesi, l’Attestato di Prestazione Energetica descrive e certifica, secondo determinati parametri, l'efficienza energetica di un immobile ad uso residenziale e commerciale. La legge che regolamenta gli Attestati di Prestazione Energetica è la 90/2013, legge di conversione del Decreto Legislativo 63 del giugno 2013 e successive modifiche. Il decreto del primo ottobre 2015 ha reso attuative le nuove linee guida nazionali per quanto riguarda l’APE.

Quando un professionista rilascia il certificato APE, infatti, si basa su requisiti esterni all’edificio stesso, come, ad esempio, la posizione in cui si trova, ma soprattutto su requisiti propri dell’immobile, cioè, nella fattispecie, la presenza di impianti che soddisfano criteri di abitabilità e vivibilità della casa, o anche la capacità di isolamento termico dell’immobile stesso.

 

Come funziona l’APE?

L’Attestato di Prestazione Energetica viene rilasciato da professionisti abilitati, i certificatori energetici, che devono essere regolarmente iscritti ad un albo previsto dalle norme in materia che sono state redatte a livello regionale. Laddove mancasse una normativa regionale in tal senso, ci si attiene alle linee guida Nazionali, le quali prevedono che i certificatori energetici siano tecnici abilitati alla progettazione di edifici e di impianti.

Il certificatore

Il certificatore è il professionista nominato dal committente che si occupa di reperire i dati catastali de delle caratteristiche intrinseche del cespite oggetto di certificazione. Il certificatore deve provvedere all’analisi degli infissi, delle strutture isolanti, del corretto funzionamento degli impianti, e così via. Sulla base dei dati, si provvede al calcolo dell’indice di prestazione globale tramite software approvato dal CTI (Comitato Termotecnico Italiano).

Una volta finito questo processo, meno lungo di quanto si possa pensare, il certificatore assegnerà al tuo immobile un punteggio di efficienza.

La scala energetica

La scala va dal risultato di efficienza minima, ovvero una G, ad un grado di prestazioni ottimali da un punto di vista energetico, ovvero A4. Ovviamente, maggiore è il punteggio ottenuto dall’immobile, più alto potrà essere il suo valore sul mercato. In passato, si poteva ovviare all’APE nel caso di edifici di classe G con una autodichiarazione. La norma non è più in vigore. Dovete, dunque, necessariamente ricorrere ad un certificatore autorizzato.

 

Durata dell’APE

Va notato inoltre che l’Attestato di Prestazione Energetica non è, come facilmente intuibile, un certificato perenne. Dal momento che la qualifica che riporta si riferisce a una situazione momentanea, e per la stessa natura degli elementi certificati, che sono in continua evoluzione, l’APE ha di norma validità decennale.

Puoi facilmente verificare la data di scadenza del tuo Attestato di Prestazione Energetica guardando la data di scadenza posta in alto a destra sul modulo, subito dopo il codice identificativo.

 

L’APE è obbligatoria?

Dal luglio del 2009 l’Attestato di Produzione energetica è obbligatorio per quanto riguarda la compravendita di immobili. Dall’anno successivo, l’obbligo si è esteso anche alle locazioni. 

– Nel caso di comprevendite, l’attestato deve essere sempre presente. Lo stesso vale nel caso in cui ci fosse un atto di donazione;

– PER AFFITTO E LOCAZIONE DI UN IMMOBILEIn caso di locazione di singola unità immobiliare, non è obbligatorio allegare l’APE per la registrazione del contratto di locazione. Tuttavia, è necessario inserire nel contratto una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, relativa all’attestazione della prestazione energetica degli edifici (Articolo 6, Dlgs 19 agosto 2005 n. 192);

– Gli annunci immobiliari, a partire dal 1° gennaio 2012, siano essi relativi a vendite o affitto, devono riportare la classificazione APE dell’immobile in oggetto. Oltre alla classe energetica, l’annuncio deve anche riportare l’indice di prestazione energetica relativa (EPgl), espressa in Kwh/mq anno. Diffidate, quindi, di quegli annunci che non recano chiaramente la classe energetica dell’immobile;

– Per gli immobili di nuova costruzione;

– Per gli immobili oggetto di ristrutturazioni con interventi volti al miglioramento delle prestazioni energetiche;

– Se rinnovi gli impianti termici, di climatizzazione o le strutture di isolamento.

Nel caso in cui aveste una costruzione rustica o un rudere, purché chiaramente indicato, l’APE non risulta essere indispensabile. Lo stesso dicasi per edifici esclusi dalle categorie classificate sulla base della destinazione d’uso. Ci riferiamo a quegli immobili il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione: box auto e autorimesse, cantine, locali adibiti a deposito, e così via.

Sanzioni

Nel caso in cui l’attestato dovesse essere assente le penali da pagare sono onerose. In base alle casistiche si va da un minimo di € 500 (annunci non corredati di classe energetica e EPgl) fino ad un massimo di € 18.000 (vendita di immobile sprovvisto di APE).

Per quanto riguarda le locazioni, nella fattispecie, il locatario rischia, nel caso in cui affitti un immobile senza relativo APE, da € 1.000 fino ad € 4.000 di sanzioni. La sanzione non esime comunque dal fornire l’appartamento di APE, dopo aver pagato la multa.

 

Inoltre, ricorda sempre di adempiere agli obblighi di controllo e manutenzione sulle caldaie e gli impianti di climatizzazione in generale. Il mancato rispetto delle normative vigenti sul controllo periodico degli impianti può investire infatti proprietario, conduttore sino all’amministratore di condominio, con una multa compresa tra € 500 e € 3.000.