Assegno Mensile Agli Invalidi Civili
- Cod. Prodotto: invaliditacivile
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L’assegno mensile è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali è stata riconosciuta una riduzione parziale della capacità lavorativa (dal 74% al 99%) e con un reddito inferiore alle soglie previste annualmente dalla legge.
L'assegno spetta agli invalidi parziali di età compresa tra i 18 e i 67 anni, con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74 e il 99%, che soddisfino i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.
L’assegno mensile di assistenza viene corrisposto per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie.
Per l’anno 2021 l’importo dell’assegno è di 287,09 euro. Il limite di reddito personale annuo è pari a 4.931,29 euro.
Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.
In condizioni particolari di reddito, l'importo dell'assegno può essere incrementato su base mensile secondo quanto stabilito dalla legge (cd. maggiorazione sociale).
Al compimento dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale (per il 2021 è 67 anni), l’assegno mensile di assistenza si trasforma in assegno sociale sostitutivo.
L’assegno può essere richiesto da chi è in possesso dei seguenti requisiti:
L’assegno mensile spetta anche se l’invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.
L’assegno mensile è incompatibile con
prestazioni a carattere diretto, concesse a seguito di invalidità
contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con le
pensioni dirette di invalidità a qualsiasi titolo erogate
dall'Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e
i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche
per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i
lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio.
L’interessato può comunque optare per il trattamento economico più favorevole.
Se la situazione di incompatibilità si manifesta dopo la concessione
dell’assegno mensile, l’invalido ha l’obbligo di comunicarlo
all’INPS entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento con il quale
gli viene riconosciuto da parte di un altro ente il trattamento
pensionistico di invalidità incompatibile.
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.