Pensione di Vecchiaia
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Fino al 31 dicembre 2011, il diritto alla pensione di anzianità si perfezionava al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l'età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di contributi.
Chi ha diritto alla pensione di anzianità (anche se soppressa dalla Riforma Monti-Fornero, introdotta dall'articolo 24, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201) continua a usufruirne o può richiederla ancora oggi secondo i limiti, i requisiti e le modalità previste dalla legge.
La pensione di anzianità può ancora essere richiesta se soddisfatti i requisiti alla data del 31 dicembre 2011.
La pensione di anzianità può essere richiesta da coloro che soddisfano i requisiti richiesti al 31 dicembre 2011.
I lavoratori che, a partire dal 1° gennaio 2011, rispettano i requisiti anagrafici previsti possono accedere alla pensione di anzianità con un "differimento" di:
La pensione di anzianità inizia a decorrere dal primo giorno del mese successivo allo scadere dei mesi di differimento appena indicati.
Alla data di decorrenza della pensione è richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa alle dipendenze di terzi.
L'eventuale ripresa dell'attività lavorativa da parte del lavoratore dipendente che consegue alla pensione di anzianità non può mai coincidere con la data di decorrenza del trattamento pensionistico.
Non è, invece, richiesta la cessazione dell'attività svolta in qualità di lavoratore autonomo.
A partire dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori dipendenti e iscritti ai fondi pensione sostitutivi e integrativi, è necessario raggiungere quota 96 con almeno 60 anni di età (60 anni di età + 36 di contributi oppure 61 anni di età + 35 di contributi).
Per i lavoratori autonomi, invece, è necessario raggiungere quota 97 con almeno 61 anni di età (61 anni di età + 36 di contributi oppure 62 anni di età + 35 di contributi).
Alcune gestioni a carico delle quali è liquidato il trattamento pensionistico prevedono che, il requisito minimo contributivo di 35 anni per il raggiungimento della quota debba essere perfezionato escludendo la contribuzione figurativa per disoccupazione e/o prestazioni equivalenti.
Si può accedere alla prestazione anche senza il requisito dell'età ma si deve possedere un'anzianità contributiva di almeno 40 anni. In tal caso, se è stato raggiunto il requisito minimo dei 35 anni di contribuzione effettiva, si utilizza anche la contribuzione figurativa per disoccupazione e malattia per arrivare a 40 anni. La decorrenza della pensione è fissata trascorsi 15 mesi per i lavoratori dipendenti e 21 mesi per gli autonomi dalla maturazione del requisito contributivo.
Il diritto alla prestazione può essere perfezionato anche con contribuzione estera maturata in paesi dell’Unione europea o in paesi extracomunitari convenzionati con l’Italia. In tal caso, l’accertamento del diritto a pensione può essere effettuato con la totalizzazione internazionale dei periodi assicurativi italiani ed esteri. L’importo della pensione, invece, viene calcolato in proporzione ai contributi accreditati nell’assicurazione italiana, secondo il criterio del pro-rata che si applica alle prestazioni in regime internazionale.
Per richiedere correttamente la pensione di vecchiaia sono necessari i seguenti documenti da inserire nel form dopo l'acquisto: