730 Congiunto
- Cod. Prodotto: 730Congiunto
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I coniugi possono presentare la dichiarazione congiunta se
Se lo scorso anno hai presentato il modello 730/2021 in forma congiunta, l'Agenzia delle Entrate predispone comunque due distinte dichiarazioni, una per ciascun coniuge.
Non puoi utilizzare la forma congiunta se presenti la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso del coniuge avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.
Nella dichiarazione congiunta chi presenta la dichiarazione è indicato come dichiarante; l'altro è definito coniuge. Entrambi devono qualificarsi: uno come dichiarante, l'altro come coniuge. È sempre necessario inserire il codice fiscale dell'altro nel prospetto dei familiari.
Dichiarazione redditi congiunta: vantaggi
Attraverso il 730 congiunto i coniugi hanno la possibilità di presentare due dichiarazioni dei redditi in un solo modello 730.
Questo vuol dire che le due dichiarazioni restano separate ed i rispettivi redditi non si sommano, confluendo in una sola compensazione tra crediti/debiti di uno e dell’altro.
Infatti, uno dei principali vantaggi associati al 730 congiunto è rappresentato dalla possibilità per il coniuge sprovvisto di sostituto di imposta di avvalersi in questo senso della figura dell’altro coniuge per recuperare eventuali rimborsi di imposte a credito o pagare quelle a debito direttamente attraverso la sua busta paga.
Cosa succede nel caso di unioni civili tra persone dello stesso sesso
Anche per le unioni civili siglate fra persone dello stesso sesso c’è la possibilità di fare la dichiarazione congiunta.
Difatti, a seguito del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del marzo 2016 le istruzioni del 730 sono state modificate con l’aggiunta della seguente frase:
“In base a quanto stabilito dall’art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016, le parole ‘coniuge’, ‘coniugi’ o termini equivalenti si intendono riferiti anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Tale aggiunta non è stata altro che un recepimento, da parte dell’amministrazione finanziaria, delle disposizioni introdotte con la cosiddetta Legge Cirinnà n. 76/2016 che ha di fatto regolamentato, equiparandole alla forma del matrimonio – quindi con eguali diritti/doveri per i contraenti -, le unioni civili fra persone dello stesso sesso.
L’equiparazione, inevitabilmente, finisce per avere degli effetti pratici anche sul piano fiscale, essendo estese ai componenti dell’unione civile le medesime agevolazioni tributarie che sarebbero godute dal coniuge sposato con rito civile o religioso. Fra queste ci sono ad esempio le detrazioni sui familiari a carico, oppure la possibilità di portarsi in detrazione alcune tipologie di spesa effettuate da o per il coniuge a carico.
E ovviamente c’è anche la possibilità di fare la dichiarazione in forma congiunta, a patto che:
A scanso di equivoci è bene specificare che le stesse regole non possono applicarsi alle normali convivenze more uxorio. La convivenza di fatto, in tal senso, non viene equiparata (e mai potrebbe esserlo) al matrimonio (sia esso contratto in forma civile o religiosa) o all’unione civile fra componenti dello stesso sesso.
Possono sì verificarsi delle situazioni – come prevede la stessa legge Cirinnà – in cui il convivente venga a godere di certi diritti regolamentati, ma l’equiparazione tout court della convivenza, sia pure di lunga data, a una vera e propria unione civile/religiosa sarebbe ben altra cosa. In pratica i conviventi more uxorio, a meno che non decidano di sposarsi o di unirsi civilmente, restano comunque fuori dalla possibilità di presentare la dichiarazione in forma congiunta.
Si ricorda altresì che non è possibile fare il 730 congiunto se lo si presenta per conto di incapaci (minori compresi) o in caso di decesso di uno dei due coniugi/uniti civilmente prima della data di consegna della dichiarazione dei redditi.